CAPITOLO TERZO. LA STORIA DELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI DELLE XII TAVOLE, LA LORO STRUTTURA E IL CONTENUTO II problema della palingenesi delle leggi delle XII Tavole
Certamente le leggi delle XII Tavole sono la fonte principale del diritto romano arcaico. Purtroppo non ci ё pervenuto il testo originale di queste leggi, ma solo un certo numero di frammenti.
Pero, grazie all’assiduo e scrupoloso lavoro degli storici del diritto romano dei secoli passati, e in primo luogo di D. Gothofredo, H.E. Dirksen, M. Voigt, sono stati tratti dalle varie fonti antiche sia citazioni testuali che commenti alle leggi delle XII Tavole. Questi frammenti, diversi anche nei loro carattere, sono stati riuniti secondo un sistema determinate, proposto da M.Voigt. Ma, ricostruendo il sistema delle XII Tavole, anche і romani sti hanno prestato particolare attenzione al diritto privato romano, in tal modo sminuendo, consapevolmente о inconsciamente, Pimportanza e il ruolo del diritto pubblico e, prima ancora, del diritto sacro.Tuttavia, Livio (Livio. III. 34. 6-7) definisce le XII Tavole come il codice di tutto il diritto romano (fons omnis publici privatique est iuris). Tale valutazione vanifica tutti і ragionamenti di М. Voigt sulla struttura del codice decemvirale. In un frammento di Cicerone (Cicerone. De orat. I. 43. 193), ё detto in modo molto chiaro che le XII Tavole contenevano una civilis scientia ed una descriptio omnium civitatis utilitatum ac partium. L'espressione civitatis utilitates si puo tradurre come «beni pubblici». Quanto invece all’espressione civitatis partes, delle XII Tavole, le formule delle azioni e dettagliati commenti alle leggi. Ё interessante il fatto che Sesto Elio commentasse tanto le norme di diritto privato, quanto quelle di diritto pubblico, contenute nel codice decemvirale.
Nel I sec. a.C. Pompeo, Cesare e Ottaviano Augusto progettarono la compilazione di un nuovo codice di leggi che potesse sostituire le antiquate norme delle XII Tavole, ma і loro tentativi fallirono.
Lungo tutto il corso dei secoli I—HI d.C. і giuristi romani cercarono di adattare questo antico codice alle esigenze attuali, con propri commenti e attraverso un'interpretazione estensiva delle norme arcaiche. Questo permise di conservare ancora a lungo l'autorita delle leggi delle XII Tavole. Basandosi sull'opinione dello studioso italiano O. Diliberto, si pone in luce come questa autorita sopravvisse fino ai secoli IV - VI d.C., e cioe ftno alia codificazione giustinianea.CONCLUSIONE
Analizzando le cause della perdurante vitalita del diritto romano nel corso di tanti secoli, viene messo in luce che il segreto di tale longevita consiste, soprattutto, nella capacita dei romani, fin dai tempi arcaici, di assimilare l'esperienza altrui. Non si trattava tuttavia di una cieca assimilazione, ma di un attento apprendere dal costume altrui in modo creative e con capacita di sintesi. Tutto cio permetteva a Cicerone di osservare che, poste a confronto con le XII Tavole, le legislazioni dei greci erano molto caotiche (Cicerone. De orat. I. 44).
Cicerone spiega (De orat. I. 45. 198) perche il diritto romano ё superiore a quello greco. Per l'oratore scopo fondamentale del diritto ё la conservazione dell'equita (De orat. I. 42. 188). Successivamente, l'arpinate definisce chiaro il sistema del diritto romano, dal momento che questo si basa sui metodo iilosoiico di divisione in generi. Si tratta della cosiddetta dialettica greca, che і romani appresero con il pitagorismo nei secoli VI-V a.C. Originariamente il sistema della suddivisione in genera e species veniva usato nel corso dei procedimenti giudiziari, in cui era necessario ricercare il fine dell'azione.
Secondo Cicerone, { JTO, il sistema della suddivisione secondo una certa logica fu sviluppato dai romani fin dal periodo delle XII Tavole, se non addirittura prima. A questo proposito ё opportune sottolineare che questo sistema costitui 1'evoluzione di quello piu arcaico basato sulla divinazione augurale. E infatti gli auguri erano і piu antichi pratici delPistmttoria giudiziaria.
Pertanto, il secondo segreto della longevita della giurisprudenza romana stette nell'elaborazione, gia a partire dal periodo arcaico e sulla base dell'antico sistema del diritto sacro, di un sistema processuale e di un diritto aimonioso, logico, fondato anche su basi filosofiche.