CAPITOLO PRIMO. LA GENESI DEL DIRITTO NE I SECOLI VIII-VI A.C. II diritto sacro e Tevoluzione delle leges regiae nei secoli VIII-VI a.C.
E opportune mettere in luce che, a differenza di quanto accade per il' diritto modemo, il diritto sacro romano non fu mai totalmente separate da quello civile. Non a caso Ulpiano, nel II sec.
d.C., divide tutto il diritto pubblico romano in tre settori principali: sacra, sacerdotes, magistratus (D. 1. 1. 1. 2). La stessadivisione si puo trovare, nel I sec. a.C., nel De legibus di Cicerone. E importante notare che Cicerone pone le leges de religione al primo posto tra le sue cosiddette lt;deggi ideali»; seguono le leggi relative al diritto dei magistrati e infine quelle relative al ius populi Romani, cioe al diritto private. Nella trattazione di Cicerone il diritto sacro ha un suo ordine di esposizione (De leg. II 19-22). Si possono distinguere almeno cinque settori: il primo di essi riguarda lo status delle persone, і culti religiosi nelle citta (in urbibus), nelle campagne (in agris), nella gens (larum sedes) e nella famiglia (ritusfamiliae patrumque)-, il secondo ё il settore relativo ai fasti, cioe al calendario dei sacriflci; il terzo riguarda le tre principali categorie di sacerdoti: pontefici, quindecemviri ed auguri; il quarto ё dedicato ai sacra publica, ai sacrilegia, ai vota publica e alia consecratio-, il quinto tratta dei sacra privata.
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Un altro modello di esposizione del diritto sacro si pud trovare nei trattato di
Varrone (Aug. De civ. Dei VI 3). La prima parte, denominata Rerum
humanarum, ё divisa a sua volta in 4 settori: homines, loci, tempora, res. Questa
divisione ё molto vicina a quella delle Institutiones di Gaio: personae, res,
actiones, in cui ai settori relativi a loci e tempora si sostituisce quello relativo alle actiones.
La seconda parte del trattato di Varrone, denominata Rerum divinarum, ё composta di cinque parti che si dividono a loro volta in tre libri: la prima parte, De hominibus, ё dedicata a pontefici, auguri e quindecemviri; la seconda, De locis, a sacelli, a templi e loci religiosi-, la terza, De temporibus, a giorni festivi, ludi circenses e scaenicv,' la quarta parte, De sacris, ё dedicata a consecratio, sacra privata e sacra publica-, la quinta, De diis, tratta dei dii certi, incerti e praecipui.II modello di Varrone ha una particolarita importante: il suo ordine di esposizione ё diverse da quello di Cicerone e di Ulpiano, cioe dall'ordine tradizionale del diritto sacro tra il I sec. a.C. e il Ш sec. d.C., e anche da quello di Livio e di Dionigi di Alicarnasso, сюё dall'ordine tradizionale del diritto sacro dell'epoca di Numa Pompilio.
E' particolarmente interessante studiare il modello di esposizione della legislazione di Numa Pompilio adottato da Dionigi di Alicarnasso. Egli divide tutta la legislazione di Numa in due parti principali: la prima sulle leggi relative alia religione (П 63. 4), la seconda sulle leggi relative alia vita privata dei cittadini romani (П 74. 1). Dionigi suddivide la prima parte in otto settori (II 64; 70. 1; 72. 1; 73. 1): 1. curioni e sacrapro curiis; 2. flamini e sacrapro "montibus',
- celeres e sacrapro sacellis', 4. auguri, 5. vestali; 6. salii; 7. feziali; 8. pontefici. II fatto che і pontefici siano collocati, cosi come nei testi di Livio (I 20. 5) e di Festo (Ordo sacerdotum, 198 L.), alia fine dell'elenco dei sacerdoti, mostra altresi l'autenticita storica del modello di Dionigi di Alicarnasso. Infatti, ё noto che in un primo momento і pontefici non rappresentavano il collegio sacerdotale supremo, ma solo all'epoca dei Tarquinii il loro collegio aveva cominciato ad acquistare notevole importanza.
Considerando і tre modelli descritti si puo considerare possibile una palingenesi del diritto sacro romano.
II modello di Dionigi di Alicarnasso corrisponde al sistema del diritto sacro dei secoli VII-V a.C., сюё del periodo anteriore alle leggi delle XII Tavole; і model I і di Cicerone e di Varrone corrispondono a quello del periodo dal V al I sec. a.C., cioe successivo alle leggi delle XII Tavole.- Le norme di Romolo
II carattere sacrale del diritto era presente gia a partire dalle leggi regie di eta arcaica. Infatti, il grammatico Scrvio, nei suoi commenti all'Eneide di Virgilio (Ad Aen. XII. 836), ricorda la raccolta delle leggi regie redatta, alia line del VI secolo a.C., dal ponteiice Papirio, come leges de ritu sacrorum. Servio utilizza anche l'espressione mores ritusque sacrorum, il che dissipa ogni dubbio circa il carattere sacro di tutte le norme del periodo arcaico.
Le prime leggi sui riti sacri fur on о gia pubblicate da Romolo. Queste regolavano anzitutto, gli aspetti meramente sociali della vita della comunita arcaica. Plutarco racconta che tra le severe leggi di Romolo ve ne era una per la quale il marito che vendeva la propria moglie veniva sacrificato alle divinita degli inferi. Un'altra legge regolava la fides tra il patrono ed il cliente; una terza puniva ilparricida che aveva osato alzare le manl contro il proprio padre. Ё nota la legge romulea che permetteva al paterfamilias di vendere il iiglio ad un terzo mediante mancipatio, con la conseguente liberazione dalla patria potestas. Tale norma venne recepita nelle XII Tavole senza significativi cambiamenti. Anche le leggi di diritto pubblico di Romolo avevano un carattere sacrale, per esempio quelle relative al senato.
Analizzando le norme di Romolo nel complesso si puo giungere alia conclusione che alcuni elementi del diritto erano ancora caratteristici di una societa di tipo tribale. II potere era diviso tra organi tipicamente triball: un capo, un consiglio di anziani, un'assemblea di tipo tribale. II capo esercitava il potere militare, amministrativo e religiose.
Non esistevano ancora і sacerdoti che presiedevano ai culti statali. II sistema della tassazione e delle sanzioni era strettamente legato a quello dei sacrifici. Inline, non esisteva ancora un sistema normativo codificato per iscritto.- Le leggi di Ntitoa Pompilio e I'inizio della codificazione scritta
del diritto
Parimenti note sono le leggi sui riti sacri attribuite a Numa Pompilio. Queste regolamentavano molto dettagliatamente le modalita dei sacrifici. Secondo Cicerone (De leg. II. 29), le leggi di Numa stabilivano a quale divinita bisognava sacrificare «libamenta», frutta e bestiame, a quale bestiame adulto e a quale da latte, a quale сарі di bestiame maschio e a quale femmina. Lo stesso scrive anche Arnobio (7. 19).
Delle leggi di Numa sono rimasti solo esigui brani, ma grazie a Dionigi di Alicarnasso, possiamo individuare qualche elemento della loro struttura. Dionigi non offre soltanto un'elencazione delle norme di Numa, ma la ricostruzione della struttura e della successione delle stesse, attraverso le parole «prima», «seconda», «ottava parte» (moira) о «sezione» (merismos) della peri ta theia nomothesian, cioe della legislazione sui riti religiosi dei sacerdoti. Egli le divide in due grandi sezioni: una prima sui sacerdoti, ed una seconda sulle relazionl tra і cittadini, la quale, secondo Dionigi, doveva essere assai vasta.
E opportuno sottolineare che le leggi di Numa erano gia leggi scritte. Lo si puo dedurre da un brano di Festo (Reus. P. 336 L.): «Numa in secunda tabula secunda lege, in qua scriptum est...» Infatti, le leggi di Numa erano iissate su tavole gia nel periodo arcaico, come scrive Dionigi di Alicarnasso (III. 36. 4), affermando che il re Anco Marcio avrebbe dato ordine di scrivere le leggi di Numa su tavole di legno.
L'analisi delle leggi di Numa ei porta a concludere che esse contenevano alcuni elementi, caratteristici nel diritto arcaico, di una societa divisa in classi.
- Le riforme di Servio Tullio come prima raccolta giuridica scritta dello stato romano arcaico
In seguito, lo stesso Dionigi commenta le leggi di Servio Tullio sui sacriiici e
sulle festivita sacre, le quali regolavano contestualmente il sistema romano del
censo e della tassazione (IV. 15). Secondo Dionigi, Servio Tullio ripristino le leggi di Romolo e di Numa Pompilio e ne aggiunse di nuove (IV. 10. 3). Lo storico di Alicarnasso, inoltre, ei offre un'ulteriore importantissima informazione, circa l'esistenza di cinquanta leggi sui contratti e sui delitti (tous nomous tous te sunallaktikous kai tous peri ton adikematon... pentekonta). Questa notizia ei
permette di valutare il numero delle norme di diritto private nel periodo arcaico.
Dall'esame delle leggi di Servio Tullio si evince che il carattere delle norme era profondamente cambiato. Infatti, molte norme di diritto sacro si occupavano della soluzione di problemi meramente attinenti alio stato: a) il senato non era piu l'organo rappresentativo delle tribu e ai comizi curiati si erano aggiunti і co/nizi centuriati, in cui la divisione in classi era determinata in base al censo; b) la differenziazione delle ricchezze aveva comportato la nascita di norme sui contratti e sui delitti; c) il sistema del censo di Servio Tullio dimostra l'esistenza della divisione territoriale e I'introduzione di leggi per l'attuazione di un sistema di tassazione; d) l'esistenza del ius Papirianum (D. 1. 2. 2. 2) dimostra che le
norme erano ormai scritte; e) il sistema legislative di Servio Tullio conteneva gia і primi elementi di una divisione del diritto nei settori del ius publicum e del ius privatum; f) Servio Tullio creo un collegio di giudici specializzati nella
risoluzione delle liti private. Anche se le leggi di Servio Tullio erano caratterizzate da una forma ancora prevalentemente sacrale, spesso il loro contenuto risultava gia puramente giuridico.