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II ruolo dei sacerdoti nello sviluppo del diritto romano

  1. Gli ’auguri e la divinazione in ambito processuale

In dottrina un ruolo fondamentale nell'elaborazione del sistema del diritto romano arcaico viene tradizionalmente attribulto al collegio dei ponteiici, mentre I contestualmente l'importanza degli auguri viene di solito sottaciuta.

Le fonti consentono tuttavia di supporre che il ruolo degli auguri, specialmente nell'elaborazione del sistema processuale romano, fu assai importante. II simbolo stesso del potere degli auguri, il cosiddetto lituus, identico alio scettro del re dell'epoca piii antica, s*a a testimoniare le competenze degli auguri in materia ||l processuale (Serv. Ad Aen. VII. 187).              Я

Cio trova conferma anche nei dati che le fonti forniscono sulla natural]! divinatoria dei rituali, che si svolgevano attraverso l'esame dei segni (signa) della M volonta divina sull'esito del processo. II carattere di questi signa ё assai vario; in H epoca arcaica essi venivano interpretati come una sorta di «testimonialize» della M divlnita stessa. Tipico ё l'esempio del processo ad Orazio (Livio. I. 26. 5-8), injfl cul il ruolo degli auguri nell'approvazione della sentenza di assoluzione da parte 1 del popolo fu determinante (Festo. P. 297 L.). Molto signilipativo ё pure il ,) processo del 493 a.C. contro il proprietario dello schiavo giustiziato, in cul і 1

sacerdoti che interpretavano la testimonianza divina trasmessa in sogno si possono facilmente identificare con gii auguri e і vati ad essi subordinati (Plutarco. Marc. 24-25).

Inline le testimonianze delle fonti sui carattere dei responsa e decreta augurali, sui consilium agendi degli auguri (Cicerone. De leg. II. 13. 33), sulle origini della divinazione applicata al processo (Gell. II. 4.1-5; Ps. Ascon. P. 99) confermano il ruolo fondamentale degli auguri e della loro «scienza» (disciplina) nell'elaborazione del sistema processuale, basato non soltanto sulle azioni giudiziarie e sulle leggi scritte conservate dai pontefici, ma anche sullo spirito della giustizia divina, ricevuta attraverso і segni divini interpretati dagli auguri.

In questo senso si              puo dire che і responsa e і              decreta degli              auguri, і              quali si

fondavano direttamente sulla volonta divina, e сюё поп sui testo, ma sullo spirito della legge, sotto molti aspetti contribuirono              a forma re і              principii              di base

del Г atti vita dei pretori.

1.4.2.1 pontefici              e I 'elaborazione del diritto sacro

II ruolo del collegio pontiflcale nell'elaborazione del diritto sacro arcaico fu altrettanto importante. Secondo Festo (P. 113 L.) e Dionigi di Alicarnasso (II. 73) il pontefice massimo era giudice, controllava l'esecuzione delle leggi da parte dei magistrati e dei cittadini, dava pareri giuridici e stabiliva le sanzioni religiose per ogni crimine. Durante і secoli VII-VI a.C. di regola era il re a ricoprire la carica di pontefice massimo. Un ruolo speciale ebbero і pontefici nella creazione della sanzione sacer esto. L'istituto della conflsca dei beni del criminale a favore della divinita, e quindi dell'erario, era controllato dai pontefici. Essi presiedevano і giudizi popolari,              elaboravano le formule sacre,              і testamenti,              gii atti di              adozione

(Gell. V. 19. 7)              e le formule processuali (Cicerone. De orat.              I. 43). I              pontefici

elaboravano anche le formule giuridiche relative a molti negozi quali il nexum e il mancipium, la mancipatio, la stipulatio, la vindicatio, e quelle relative alia provocatio adpopuium etc. (Cicerone. De rep. 11 31). Da ailora, l'interpretazione del diritto e la formulazione delle azioni processuali era nelle mani dei pontefici (Pomponio. D. 1.2. 2. 6). I commentarii dei pontefici non avevano forza di legge, ma basandosi sulla loro auctoritas, potevano essere presi in consideration*; in tribunale.

1.4.3.1 feziali e il loro ruolo nell 'elaborazione del ius gentium

Anche I'attivita del collegio dei feziali aveva carattere giuridico.

Secondo Dionigi di Alicarnasso (II. 72) essi controllavano l'esecuzione dei patti intemazionali e avevano la giurisdizione su coloro che li rompevano. II cosiddetto iusfetiale tutelava non solo і romani, ma anche gii stranleri e gii schiavi (Dionigi.
  1. 15. 4; Salviano. De gubem. Dei. VII. 5. 24). II iusfetiale costitui la base di partenza per lo sviluppo future del ius gentium.              lt;
  1. II diritto sacro all'origine degli istituti piu arcaici del diritto romano pubblico e privato
  1. Lipi di sacrifici

Secondo il sistema del diritto sacro romano, і sacrifici si dividcvano in sacra publica e sacra privata (Festo. P. 284 L.). Nel periodo repubblicano questa divisione deteimino quella del diritto stesso in pubblico e privato. Tutte le norme di diritto pubblico al tempo dei re nascevano come norme che regolavano і sacrifici.

  1. LI sacrificio-imposta

Cosi, nel periodo arcaico, il diritto tributario introdotto da Servio Tullio si sviluppo nella forma di norme sui sacrifici (Dionigi. IV. 15). La legge di Servio Tullio puniva colui che sfuggiva al censimento con la confisca dei beni e la schiavitii.

  1. La procedura giudiziaria piu antica:              la legis actio sacramento

Anche la procedura giudiziaria piii antica era legata al rito dei sacrifici. Secondo la formula della legis actio sacramento attore e convenuto, nel corso del processo, prestavano giuramento, promettendo di compiere un sacrificio espiatorio nel caso in cui avessero perso la causa (Gai. Inst. IV. 13; Festo. P. 486 L.; Varr. L. L. V. 180). Dionigi di Alicamasso (IL 75) racconta che questa forma di azione fu introdotta da Numa Pompilio. Carattere sacro aveva anche il rito della vindicatio (Gai. Inst. TV. 16), e quello della liberazione del debitore dall'obbligo religioso contratto attraverso il giuramento (resecratio) (Festo.

P. 353 L.).

1.5.4.11 sacrificio in onore del dio Terminus e la difesa della              proprieta fondiaria

Un ruolo speciale avevano anche le norme sulla difesa dei confini in relazione alia terra pubblica e г quella privata. Queste norme introdotte da Numa Pompilio (Plutarco. Numa. 16; Cicerone. De rep. II 26) prevedevaao il sacrificio a Giove Termine, divinita tutrice dei confini. Ogni violazione dei confini о rimozione dei cippi terminali era considerate un crimine religioso ed era punita con la morte e la confisca dei beni (Festo. P. 505 L.). La festa dei Terminalia aveva pero anche un significato giuridico, come conferma annuale dei possessi.

1.5.5. La promessa di sacrifici e le piu antiche obbligazioni

Le piu antiche norme sulle obbligazioni avevano anch'esse carattere sacrale. I» primo luogo il presente lavoro tratta dell'appalto statale. Magistrate senatori e appaltatori concludevano dei contratti con lo stato, detti vota nuncupata (Festo.

176 L.). L'essenza del conti'atto era nella promessa alia divinita (e quindi alio stato) di una decima del proiitto nascente dall' usufrutto dei beni pubblici (Festo. P. 63 L.). Anche il conti'atto private denominate nexum sacrationis aveva carattere sacrale. Tuttavia, in questo caso, non vi era la promessa di una decima alio stato, ma il debitore (nexus) garantiva l'adempimento dell'obbligazione con la propria persona о con quella              dei suoi figli,              concetto              che si esprimeva attraverso

le parole solvatur              caput hominis              (Servio. Aen.              XI. 558;              591). Sicche, la punizione

del debitore insolvente aveva il sapore di un sacrificio espiatorio per lo spergiuro.

  1. La floritura del diritto sacro alia fine del VI sec. a.C.

Alia line del primo capitolo si afferma che la forma religiosa del diritto tra і secoli VIII-VI a.C. non sempre rappresentava il riflesso del suo carattere primitivo. II fatto piu importante che caratterizza il diritto sacro del VI sec. a.C. ё quello che molteplici norme avevano soltanto forma religiosa, ma il contenuto era puramente giuridico. La floritura del diritto sacro si avra alia line del VI sec. a.C., quando esso sara raccolto nel cosiddetto ius Papirianum (D. 1.2.2. 2).

CAPITOLO SECONDO. IL RUOLO DELLA LOTTA SOCIALE DELLA PLEBE PER LO SVILUPPO DEL DIRITTO LA IС О DURANTE I SECOLI VI-V A.C.

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Источник: Кофанов Л.Л.. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII- III вв. до н.э. -М.: Статут,2006. - 575 с.. 2006

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