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II ruolo degli organi piu antichi del potere statale (rex, senatus, assemblea de

  • popolo) nei processo di formazione delle leggi e del diritto
    1. Car att ere delpotere regio e suo sviluppo

    Dall'analisi delle fonti (Livio.

    I. 49. 3; 17. 7-11; 32. 1; 41. 6; 46. 1; Cicerone. De rep. IL 31; Dionigi. II. 6. 1; 57. 1-3; 60. 3; IIL 1. 1-3; 36. 1; 46. 1; IV. 40. 3; 80) risulta che la carica di re aveva carattere elettivo e non ereditario ed il potere regio era limitato e controllato dal senato e dal popolo. Erano і comizi curiati, e non і re, ad approvare le leggi. Lin ruolo importante nello sviluppo del diritto ebbero le funzioni giudiziarie del re. Infatti, come і magistrati giusdicenti, del periodo repubblicano, і re emanavano edicta e decreta per la risoluzione di casi concreti (Dionigi. X. 1. 2). Anche і commentarii regum sulle leggi e і mores maiorum              avevano              importanza,              giacche              і              iudicia regia erano              fondati

    suWauctoritas del re. II re, nell'ambito delimiter formativo delle leggi, ne elaborava soltanto il progetto, proponendolo poi all'approvazione del senato e del popolo.

    1. II senato consiglio degli anziani

    II senato nei tempi piu antichi aveva carattere rappresentativo ed era composto dai сарі delle tribii, delle curie e delle gentes. II senato in epoca regia era composto principalmente dai sacerdoti, cioe da сарі religiosi. Tra le funzioni del senato molto importanti erano quelle giudiziarie (Dionigi. IL 14. 2; Polyb. VI. 13. 4-5;              17. 5-7). II ruolo del senato nell'elaborazione del ius gentilicium fu

    molto importante (Gai. Inst. IIL 17; LIlp.A. 26. la; Collat. 16. 4. 2; 16. 2. 17) dato che proprio in senato si elaboravano le norme che regolavano і rapporti tra le tribii e tra              le gentes,              nonche і mores maiorum.              L 'auctoritas del senato              aveva un

    ruolo fondamentale,              dato che essa              si fondava              sui diritto di interpretare la volonta

    divina attraverso gii auguria. Questi auguria avevano anche un ruolo speciale nei processo di approvazione delle leggi.

    Erano infatti і senatori a decidere, in relazione all’adozione di ma legge, se gii auguria erano buoni о meno. Pertanto nessun progetto di legge poteva essere approvato dal popolo senza la preliminare autorizzazione del senato.
    1. II concetto              di poploe              e              і comizi curiati

    Anche і comizi curiati avevano un ruolo importante. In origine il popolo romano non formava un corpo unico ma rappresentava l’unione di diverse tribii; la divisione in piu popoli ё in certo modo confermata dall’ appellativo pilumnoe poploe, cioe «popoli portatori di lancia» utilizzato da Festo (P. 224 L.). Questa plurality si intuisce, inoltre, dalla denominazione di comitia curiata, che sembra l'iferirsi all'unione di piu unita assembleari piuttosto che ad una assemblea unica. Inizialmente ogni curia si riuniva separatamente e la decisione comune di tutte le curie doveva essere ratificata dal senate. I comizi riuniti vi furono solo a parti re dal VII sec. a.C., sotto il governo di Tullo Ostilio. Le stesse assemblee popolari, nel periodo arcaico, si svolgevano secondo rituali analoghi a quelb adottati per le cerimonie religiose, in cui non era la votazione del popolo, ma la preghiera rivolta aba divinita, e il conseguente giuramento sacro di osservanza della legge divina, a giocare un ruolo di primo piano. Lo spergiuro di uno qualsiasi tra і cittadini condannava a morte non soltanto lo stesso, ma anche і suoi figli e і successivi discendenti frno alia settima generazione (Dionigi. V. 1. 3).

    Nei comizi curiati non venivano approvate solo le leggi, ma venivano prese importanti decisioni giudiziarie riguardanti privati: si decideva per esempio dei testamenti dei cittadini romani (Gell. XV. 27. 3; Gai. Inst. II. 101-102), delle adozioni (Gell. V. 19), delle maledizioni religiose contro і criminali (Gell. IL 6. 3; Macr. Sat. VI. 7. 5) etc.

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    Источник: Кофанов Л.Л.. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII- III вв. до н.э. -М.: Статут,2006. - 575 с.. 2006

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