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2.1. II potere              dei consoli              e il ripristino delle              leggi di Servio Tullio

  1. II carattere              del potere              consolare              e I'importanza

del cambiamento del regime statale per lo sviluppo del diritto romano

Analizzando і cambiamenti globali della costituzione romana del 509 a.C., viene in evidenza la divisione del potere in sacrale e statale.

Se il potere militare era concentrate nelle man і dei consoli, quello sacrale restava nelle mani dei pontelici e del rex sacrorum (Livio. П 2. 1-2). In concomitanza si accresceva I'importanza delle assemblee popolari. II popolo era diventato il principale creatore della legge, e quindi del diritto. A partire da questo periodo la legge era considerate come iussum populi. Va inoltre sottolineato come all'inizio dell'epoca repubblicana vi fiirono alcuni mutamenti anche in relazione al carattere dei simboli del potere magistratuale. Per esempio, ai littori era vietato portai'e le scuri denti'o la dtta, e inoltre essi dovevano abbassare і fasci in presenza del popolo romano.
  1. La lex Valeria sacrata

La costituzione repubblicana era tutelata attraverso la legge che puniva ogni tentative di usurpazione del potere regio con la morte e la confisca dei beni (Dionigi. V. 1. 3). Bisogna sottolineare che inizialmente questa legge puniva non solo colui che commetteva il crimine, ma anche tutta la sua gens (Dionigi. V. 9- 12). Secondo la legge il condannato veniva precipitate dalla rupe Tarpea (Livio.

  1. 20. 12).
  1. La lex Valeria Horatia de provocatione

I dati della scienza moderna permettono di considerare del tutto realistica Pinformazione della tradizione antica sulla lex Valeria de provocatione del 509 a.C. La legge permetteva di contestare dinanzi al popolo non solo la sentenza di condanna alia pena capitale, ma anche le multe imposte dai consoli.

Secondo Livio (X. 9. 5-6) la sanzione per і trasgressori della lex Valeria de provocatione era espressa con le parole improbus esto. Dionigi di Alicarnasso la interpreta come «messa a morte senza processo» (Dionigi. V. 70. 2).

Inoltre, un'altra lex Valeria stabili come sanzione per la disobbedienza a un ordine dei consoli (Plutarco. Poplic. 11.3) una multa il cui ammontare era di due montoni e cinque buoi, corrispondente a 520 assi pesanti. E noto che, per la legge Aternia Tarpeia del 454 a.C., la multa piii alta che un magistrate poteva infliggere, senza possibility per il condannato di ricorrere              alia provocatio              ad populum,              era di

30 montoni e due buoi, corrispondenti a 500              assi (Dionigi. X.              50.              1-2). E              possibile

che anche la lex Valeria de provocatione del 509 a.C. abbia limitato la somma massima della multa, inflitta da un magistrate romano, senza possibility di appello al popolo. Pertanto restavano di competenza consolare solo і processi in relazione ai quali la sanzione prevista non superasse і 520 assi. Tutti gii altri, compresi quel I і per gravi reati, anche politici, restavano nella giurisdizione del popolo romano (iudicium populi). Quindi la iex Valeria de provocatione del 509 a.C. segno l'inizio della futura divisione dei iudicia in publica e privata.

La decisione del giudizio popolare aveva la forma del iussum populi. E noto che і termini ius e iussum hanno la medesima radice e і romani stessi associavano strettamente і due concetti (Cicerone. Rhet. adHer. 2. 19; Livio. VII. 17. 2; Paul.

  1. 1. 1. 11). Anche la piu arcaica forma scritta dei due termini ё quasi identica: ious, iousis e iousum, iousi (Lex Lat. Bant. 3; Lex. Acilia rep. 12; 31; Lex. agr. lil. 78). Quindi le noz' »ni di ius publicum e di iussum populi, nella prima repubblica, erano pressoche equivalenti. Lo stesso si puo dire anche delle nozioni di ius privatum e di iussum privati, il che ё confermato dalla lettura di alcune norme delle XII Tavole contenenti l'espressione ita ius esto (1.
    XII t. V. За; VI. 1; VIII. 27). Si puo dunque dire che і romani              gia alia fine del              VI              sec. a.C.              avevano

cominciato a distinguere tra ius publicum e              ius privatum.

  1. Le leggi tributarie, sui collegi e sulle obbligazioni

Secondo la tradizione dopo l'espulsione dei re la costituzione di Servio Tullio fu pienamente ripristinata. I primi consoli promulgarono una serie di leggi di carattere sacrale, che possono essere annoverate tra le leges sacratae. Tali sono, per esempio, le leggi di Valerio Publicola de sacrando capite e sui diritto di appello al popolo. Dalle parole di Dionigi di Alicarnasso possiamo concludere che nel 508 a.C. furono ripristinati anche il censo ed il sistema fiscale, in conformita alle leggi di Servio Tullio. Questa notizia non contraddice in nessun modo Tinfoimazione di Plutarco e di Livio (II. 9. 6) sulla liberazione della plebe da imposte e tributi (portorlls et tribute). Come abbiamo gia notato, nel sistema censitario di Servio la maggior parte del carico fiscale ricadeva sui ceti agiati, mentre і poveri erano del tutto esentati dalle imposte. I contratti con gii appaltatori, cosi come diverse altre obbligazioni di carattere pubblico e private (mancipium, nexum), furono regolamentati attraverso leggi speciali in materia di obbligazioni. Dionigi di Alicarnasso dice che nel 509 a.C. і consoli «ripristinarono le leggi sulle obbligazioni» scritte da Servio Tullio.

  1. La creazione del tribunate della plebe e il suo ruolo nello sviluppo delle leggi romane

Molti autori antichi, parlando delle cause deH'indebitamento della plebe all'inizio del V sec. a.C., indicano, tra esse, il fardello delle imposte, accresciutosi oltre misura. Essi richiamano l'attenzione anche sui fatto che il Senato, avendo un potere incontrollato nell'ambito deH'amministrazione del Г agerpublicus, stabili per la plebe condizioni di affitto assolutamente insostenibili, il che porto al sorgere di una categoria di numerosi debitori, і nexi.

Dai passi di Plinio il Vecchio e di Giovanni Lido risulta che la funzione originaria dei tribuni della plebe consisteva nel controllo del mercato ai fini di una l'iscossione corretta del iitto о delle imposte.

Nelle loro funzioni originarie rientrava il regolamento del prezzo del pane, che gia nel V sec. a.C. veniva spesso acquistato all'estero dallo Stato. Lo confermano le notizie di Livio e di Dionigi di Alicarnasso sulla lotta dei tribuni contro Marzio Coriolano, dopo un anno dall'istituzione del tribunato. In sostanza, Coriolano, con una manotfra speculativa, tento di iissare un prezzo del pane molto alto, costringendo cosi la plebe affamata a rinunciare alle proprie conquiste. Ne da prova il discorso nel Senato sui prezzo del pane acquistato dallo Stato, che viene attribuito da Dionigi di Alicarnasso a Gneo Marzio Coriolano (VII. 24. 1-3).

Evidentemente la limitazione del prezzo del pane ed il controllo del livello delle imposte erano nel V sec. a.C., una funzione imporiantissima e costante dei tribuni della plebe nella lotta contro il patriziato. Plinio il Vecchio paria del continue ribasso del prezzo del pane da parte dei magistrati della plebe. Sono ben note le funzioni degli edili della plebe, і quali furono anch'essi eletti per la prima volta dopo la prima secessione, in qualita di assistenti dei tribuni nell'esecuzione delle funzioni di controllo. Dione Cassio precisa che agli edili della plebe solamente piu tardi fu assegnata la funzione autonoma di controllo del mercato alimentare, ecco perche і greci li chiamarono agoranomoi, cioe «sorveglianti del mercato». Evidentemente, dapprima, queste funzioni erano di competenza dei tribuni della plebe, mentre gli edili li assistevano, poi l’estensione delle loro funzioni politiche pose nell’ombra questo aspetto dell’ atti vita dei tribuni.

Va notato che con un apparato di controllo talmente forte, il potere del tribuno non era illimitato sin dall’inizio, come viene suggerito a volte dalla storiografla; il suo obiettivo stava nel «prevenire una ingiustizia flagrante» (Gell. XIII. 12), pronunciando l’illegittimita degli atti commessi dai potenti. Nella loro attivita і tribuni si basavano sulle leges sacratae che prescrivevano la pena di morte ed il sequestro dei beni a chi le avesse trasgredite.

In generale bisogna sottolineare lo stretto legame dei tribuni con le leges sacratae. Come nota Cicerone, і plebei leges sacratas ipsi sibi restituerunt, e per garantire l’osservanza delle leggi furono eletti і tribuni della plebe. II tribuno non doveva eccedere il suo potere, essendo, come aveva rilevato metaforicamente Cicerone (Pro Sest. 16), «be- luam... constrictam legum sacratarum catenis».

Dunque, si puo dire che il sorgere del tribunato della plebe fu condizionato da cause puramente economiche ed innanzitutto dal depauperamento delle masse e daH’indebitamento della plebe. A sua volta questo depauperamento fu determinato dall’attivita illegittima dei potenti, і quali non si facevano scrupoli di spogliare il popolo dei propri averi. Anche la fimzione originaria del tribunato fu quella di assicurare la protezione degli interessi economici della plebe e si esprimeva, prima di tutto, nel controllo del livello dei prezzi e delle imposte. II tribunato fin dall’origine si presentava munito di un vero e proprio apparato, che garantiva in modo piuttosto adeguato l’esercizio di tale controllo gia nel periodo arcaico.

  1. II ruolo dell'uso e delle leggi scritte nei rapporti tra potere

e societa nella prima meta del V sec. a.C. La legge di Publilio

del 471 a.C.

II ripristino delle leges sacratae durante la prima secessione, a mio avviso, a icora non rappresentavii una pubblicazione ufficiale del d’ritto nel senso piu pieno della parola. II funzionamento delle leggi era garantito solo dal controllo dei tribuni plebei. Ma le leggi stesse erano ancora sotto il controllo dei pontefici e dei senatori.

Qui ё necessario soffermarci sui ruolo del mos e del ius proprio dell’epoca delle XII Tavole e del periodo repubblicano in generale. E’ben conosciuto il passo di Pomponio (D. 1. 2. 2. 3) sulla situazione del diritto nel periodo tra la prima secessione plebea e la codificazione decemvirale. II giurista scrive che «dopo l’espulsione dei re, secondo la legge dei tribuni le leggi regie persero vigore e il popolo romano ricomincio ad utilizzare piu il diritto incerto (incertus ius) e la consuetudine che non la legge.

Tale situazione duro per quasi venti

anni». In questo brano ё importante notare che і romani in questo periodo si basavano sulla consuetude, e non sulle leggi. Pomponio sottolinea anche il ruolo negativo della lex tribunicia che alcuni studiosi moderni identificano con la lex sacrata del 494 a.C. E’ necessario prestare attenzione alle parole di Pomponio idque prope viginti annis passus est. La data finale ё conosciuta precisamente, сюё il 451              a.C., quando venne fondato il collegio dei decemviri legibus

scribundis. Allora, la data iniziale di questo ventennio dovrebbe essere il 471 a.C. Come ё noto, proprio in quest’anno, fu approvata la legge di Publilio Volerone, con la quale le elezioni dei tribuni della plebe furono trasferite dai comitia curiata a quelli tributa (Livio. 2. 56; 58. 1; Dionigi. 9. 49). Da Dionigi sappiamo che proprio durante questo ventennio si svolse la dura lotta dei tribuni e della plebe per l’approvazione della legge sulla codificazione scritta delle leggi pubbliche. Dunque, grazie alia legge di Publilio, і tribuni della plebe furono liberati dal controllo del pontefice massimo che amministrava lo svolgimento delle elezioni nei comitia curiata.

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Источник: Кофанов Л.Л.. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII- III вв. до н.э. -М.: Статут,2006. - 575 с.. 2006

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